Art. 10
In vigore dal 10 feb 1887
È pure fissato annualmente dal Nostro Ministro di Marina il supplemento di personale che il Corpo Reale Equipaggi dovrà essere pronto a fornire immediatamente al Comando locale della difesa marittima, in caso di preparazione generale allo assetto di combattimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-10