Art. 12
In vigore dal 10 feb 1887
Il comando locale della difesa ha sede presso ogni dipartimento marittimo sopra una R. nave denominata Nave centrale della difesa locale marittima, e sulla quale sarà imbarcato tutto il personale destinato a questo servizio, ad eccezione degl'individui che venissero distaccati per i servizi speciali indicati nell' e ad eccezione degli individui imbarcati sulle torpediniere ed altri bastimenti assegnati alla difesa mobile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-12