Art. 11

In vigore dal 10 feb 1887
I cannonieri e torpedinieri della difesa marittima locale costituiscono il nucleo permanente del personale destinato a tale servizio e forniscono inoltre quello richiesto per la custodia dei depositi a terra della difesa mobile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Che istituisce un comando della difesa marittima locale presso ciascuna sede di dipartimento. — Testo vigente | Portale Normativo