Art. 7

In vigore dal 10 feb 1887
Dipendono dal comandante della difesa locale: a) Un ufficiale superiore dello stato maggiore generale il quale è capo della difesa fissa. b) Un ufficiale superiore dello stesso corpo che è capo della difesa mobile. c) Un tenente di vascello, posto all'immediazione del comandante con attribuzioni simili a quelle del segretario di un comandante di divisione navale. d) Un commissario di 1ª classe per il servizio amministrativo del Comando con le funzioni di economo. e) Tre sott'ufficiali contabili del materiale. f) Tutti gli ufficiali, graduati e comuni che sono assegnati permanentemente o temporaneamente alla difesa locale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-7

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Art. 7 Che istituisce un comando della difesa marittima locale presso ciascuna sede di dipartimento. — Testo vigente | Portale Normativo