Art. 3

In vigore dal 10 feb 1887
Il servizio della difesa fissa si riferisce alla manutenzione e maneggio del seguente materiale: 1. Le linee di torpedini coi loro accessori e con le loro stazioni di accensione. 2. Gli sbarramenti di ogni genere. 3. Le batterie di siluri fisse e galleggianti col loro armamento. 4. Le stazioni foto-elettriche coi loro apparecchi. 5. Le batterie di artiglieria assegnate alla speciale protezione degli sbarramenti, col loro armamento e munizionamento. 6. I palischermi, zattere ed altri galleggianti occorrenti per il collocamento delle torpedini e degli sbarramenti. 7. I semafori della costa dipartimentale dipendente dalla R. Marina. 8. Le linee telegrafiche e telefoniche della R. Marina e le loro stazioni marittime. 9. Gli avvisatori d'incendio foto-elettrici: in generale tutto il materiale che si riferisce alla difesa fissa. 10. I locali di deposito necessari al predetto materiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-3

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