Art. 4

In vigore dal 10 feb 1887
Il servizio della difesa mobile comprende: 1. La nave centrale della difesa marittima locale di cui all' del presente decreto. 2. Le torpediniere, i bastimenti e palischermi addetti alla difesa locale con il relativo armamento e munizionamento ed in generale tutto il materiale che si riferisce al servizio della difesa mobile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-4

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Art. 4 Che istituisce un comando della difesa marittima locale presso ciascuna sede di dipartimento. — Testo vigente | Portale Normativo