Art. 9

In vigore dal 10 feb 1887
La quantità e proporzione del personale militare e tecnico che, oltre a quello indicato dagli articoli precedenti, sarà addetto al Comando locale della difesa verrà, salvo circostanze eccezionali, stabilito anno per anno dal Nostro Ministro di Marina, a seconda dello sviluppo che il servizio abbia preso ed in seguito a proposta del Comando in Capo, del rispettivo dipartimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-9

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