Art. 13
In vigore dal 10 feb 1887
Il comandante della difesa locale avrà il comando della nave centrale, e ne sarà ufficiale in 2ª il capo della difesa fissa. Il capo della difesa mobile avrà il comando di una delle navi a tale difesa assegnate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-13