Art. 17
In vigore dal 10 feb 1887
I servizi ai quali potrà essere distaccato a terrà il personale della difesa fissa sono i seguenti:
Stazioni di accensione delle armi subacquee fisse.
Batterie di siluri.
Stazioni foto-elettriche.
Batterie di artiglierie a protezione degli sbarramenti.
Stazioni e posti semaforici, telegrafici e telefonici.
Depositi del materiale della difesa locale fissa e mobile, tanto nella sede di dipartimento quanto nei posti di sua giurisdizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-17