Art. 17

In vigore dal 10 feb 1887
I servizi ai quali potrà essere distaccato a terrà il personale della difesa fissa sono i seguenti: Stazioni di accensione delle armi subacquee fisse. Batterie di siluri. Stazioni foto-elettriche. Batterie di artiglierie a protezione degli sbarramenti. Stazioni e posti semaforici, telegrafici e telefonici. Depositi del materiale della difesa locale fissa e mobile, tanto nella sede di dipartimento quanto nei posti di sua giurisdizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-17

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