Art. 14
In vigore dal 10 feb 1887
Sopra la nave centrale dovrà tenersi convenientemente ordinato parte almeno del materiale occorrente tanto per la difesa fissa come per la mobile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-14