Art. 18
In vigore dal 10 feb 1887
Le relazioni amministrative del Comando della difesa locale del dipartimento, colle direzioni dei lavori e con le autorità dipartimentali saranno per il personale e per il materiale quelle stabilite per le RR. navi armate ed in riserva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-18