Art. 18

In vigore dal 10 feb 1887
Le relazioni amministrative del Comando della difesa locale del dipartimento, colle direzioni dei lavori e con le autorità dipartimentali saranno per il personale e per il materiale quelle stabilite per le RR. navi armate ed in riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo