Art. 20

In vigore dal 10 feb 1887
Agli individui del suddetto personale non imbarcato ed impiegati pel servizio a terra o distaccati in località fuori della loro residenza ordinaria spettano gli assegnamenti stabiliti dall' del Nostro decreto di pari data per l'istituzione della specialità cannonieri e torpedinieri della difesa locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo