Art. 20
In vigore dal 10 feb 1887
Agli individui del suddetto personale non imbarcato ed impiegati pel servizio a terra o distaccati in località fuori della loro residenza ordinaria spettano gli assegnamenti stabiliti dall' del Nostro decreto di pari data per l'istituzione della specialità cannonieri e torpedinieri della difesa locale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-20