Art. 15

In vigore dal 10 feb 1887
Le navi destinate all'ufficio di navi centrali saranno per questo servizio considerate in posizione di riserva e formeranno categoria a parte, in continuazione di quella distinta con lettera I nella tabella annessa al regolamento che segue il Nostro decreto del 13 maggio 1885, che stabilisce la posizione di riserva per talune navi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-15

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