Art. 1
In vigore dal 10 feb 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 luglio 1884, n. 2471;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Onde provvedere alla difesa marittima dei capiluogo di dipartimenti marittimi, è istituito presso ciascuna delle tre sedi di dipartimento un Comando della difesa marittima locale, le cui attribuzioni sono provvisoriamente regolate dalle seguenti disposizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-1