Art. 1

In vigore dal 10 feb 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 luglio 1884, n. 2471; Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina; Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina, Abbiamo decretato e decretiamo: . Onde provvedere alla difesa marittima dei capiluogo di dipartimenti marittimi, è istituito presso ciascuna delle tre sedi di dipartimento un Comando della difesa marittima locale, le cui attribuzioni sono provvisoriamente regolate dalle seguenti disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-1

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Art. 1 Che istituisce un comando della difesa marittima locale presso ciascuna sede di dipartimento. — Testo vigente | Portale Normativo