Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 10 feb 1887
I cannonieri e torpedinieri della difesa marittima locale costituiscono il nucleo permanente del personale destinato a tale servizio e forniscono inoltre quello richiesto per la custodia dei depositi a terra della difesa mobile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-01-02;4273#art-11