REGIO DECRETO·n. CCXII·22 dicembre 1861
Che riordina l'amministrazione dell'Istituto della Santa Casa di Loreto.
Vigente dal 10 gennaio 1862 19 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sula propos
Art. 2Il governo n'è affidato ad un Amministratore nominato da Noi e coadiuvato da un Consiglio
Art. 3Compongono, per diritto, il Consiglio d'amministrazione il Sindaco della città di Loreto e
Art. 4Non potranno assumere l'ufficio d'Amministratore o di Consigliere d'amministrazione e ne d
Art. 5Oltre il Segretario ed un Tesoriere particolare, che saranno nominati dal Nostro Ministro
Art. 6Appartiene allo Amministratore il dirigere tutti gli affari dello Istituto, in dipendenza
Art. 7Il Consiglio d'amministrazione delibera il bilancio attivo e passivo dell'Istituto: esamin
Art. 8Però quando le transazioni da convenirsi, i contratti contemplati nei §§ 2 e 3 da stipular
Art. 9Il Consiglio dovrà regolarmente adunarsi una volta ogni due mesi. Potrà inoltre essere con
Art. 10I beni stabili debbono per regola generale ed a seconda della opportunità concedersi in af
Art. 11Le alienazioni, locazioni, appalti di cose ed opere, il valore giustificato delle quali ol
Art. 12Quando per inosservanza degli ordinamenti relativi o per fatti imputabili al Consiglio di
Art. 13Il presente Nostro Decreto terrà luogo di Statuto Organico per lo Istituto della Santa Cas
Art. 14Appena verrà nominato l'Amministratore e sarà costituito il Consiglio di Amministrazione d
Art. 15Entro il più breve termine possibile dovrà dallo Amministratore rassegnarsi al Consiglio d