Art. 11

In vigore dal 25 gen 1862
Le alienazioni, locazioni, appalti di cose ed opere, il valore giustificato delle quali oltrepassi complessivamente le L. 500, si faranno all'asta pubblica, colle forme stabilite per lo appalto delle opere dello Stato. Il Ministro dei Culti però, sopra speciale rappresentanza onde ne venga dimostrata la convenienza, potrà concedere che tali contratti seguano a licitazione o trattativa privata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-11

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