Art. 15
In vigore dal 25 gen 1862
Entro il più breve termine possibile dovrà dallo Amministratore rassegnarsi al Consiglio d'Amministrazione, che ne farà oggetto di speciale disamina ed il trasmetterà poscia al Ministero dei Culti, uno esatto inventario di quanto si riferisce al Pio Instituto.
Questo inventario, sottoscritto dallo Amministratore ed autenticato dal Segretario, sarà diviso in due parti:
Nella prima verranno indicati gli atti, documenti, registri ed altre carte costituenti l'archivio dello Instituto;
Nella seconda saranno notati con descrizione sommaria e precise indicazioni i crediti ed i beni mobili ed immobili, che ne costituiscono la consistenza patrimoniale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-15