Art. 12
In vigore dal 25 gen 1862
Quando per inosservanza degli ordinamenti relativi o per fatti imputabili al Consiglio di Amministrazione questo non rispondesse più ai bisogni della sua istituzione nè più fosse in grado di provvedere al corso regolare delle commessegli incombenze, esso potrà venire sciolto da Noi e ricostituito in miglior guisa sulla proposizione del Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e previo apposito parere del Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-12