Art. 9

In vigore dal 25 gen 1862
Il Consiglio dovrà regolarmente adunarsi una volta ogni due mesi. Potrà inoltre essere convocato straordinariamente dallo Amministratore, anche sopra richiesta data per iscritto da due fra i Consiglieri, ogni qualvolta occorrano gravi ed urgenti deliberazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-9

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