Art. 6

In vigore dal 25 gen 1862
Appartiene allo Amministratore il dirigere tutti gli affari dello Istituto, in dipendenza degli ordini ed istruzioni superiori. Egli rappresenta l'Istituto in giudizio ed il Consiglio nelle funzioni solenni; Presiede e convoca il Consiglio nei modi stabiliti dal regolamento e ne eseguisce le deliberazioni: distribuisce gli affari fra i Membri che lo compongono e gli denuncia tutte le entrate, non comprese nel bilancio, che si verificassero entro l'anno; Prepara il bilancio presuntivo dell'Amministrazione che, deliberato dal Consiglio prima dello scadere del mese d'agosto che ne precede lo esercizio, dovrà, entro la prima quindicina di settembre, essere trasmesso alla approvazione del Nostro Ministro dei Culti coi recapiti giustificativi della relativa deliberazione; Cura del pari la presentazione al Consiglio e successivamente, dopo le occorrenti deliberazioni, al Ministro predetto, del conto consuntivo, che dovrà formarsi ogni anno, delle rendite e delle spese, non appena chiuso lo esercizio finanziario; Amministra i beni del Santuario, assiste agli incanti e stipula i contratti occorrenti nello interesse del medesimo; Spedisce i mandati entro i limiti del bilancio, potendo tuttavia ordinare opere parziali attorno à fabbricati civili e rustici insino alla somma di L. 300 caduna, quando le opere complessive non eccedano la spesa di L. 1200; Fa gli atti conservatorii dei diritti dell'Instituto: in caso d'urgenza supplisce al Consiglio negli atti che sonogli riservati, salvo ad ottenerne l'approvazione nella prima adunanza che si terrà; Cura le regolari verificazioni di cassa del Tesoriere: veglia al regolare andamento dei molteplici servizi dipendenti dallo Instituto e provvede a che da ognuno degli impiegati, che sono posti sotto la vigilanza di lui, si adempia al proprio compito; Ha rappresentanza nel palazzo del Re: esercita gli atti di cortesia verso gli accorrenti al Santuario: sovrintende affinché nel recinto di esso le leggi e la morale siano rispettate, ed osservati l'ordine, la tranquillità ed il decoro; Cura il mantenimento e la conservazione della Basilica, amministra le elemosine e generalmente tutti i fondi applicati all'esercizio del culto; Veglia sovra la esecuzione di tutti i legati, impedendo che essi vengano distratti ad altri usi; Assicura l'esercizio e la dignità del culto nella Basilica, sia regolando le spese che sono necessarie, sia procacciando i mezzi acconci all'uopo; Rende annualmente al Consiglio il conto economico e morale di sua gestione: e tanto allora, quanto in ogni altra circostanza, in cui si sottopongano ad esame atti di sua amministrazione, non ha diritto di voto e debbe lasciare la presidenza al Consigliere di Prefettura, che sarà, in caso di assenza, surrogato dal più anziano fra i componenti il Consiglio; Espone le condizioni ed i bisogni dello Istituto e sottopone al Consiglio stesso le proposte e le migliorie che crede convenienti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-6

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