Art. 8
In vigore dal 25 gen 1862
Però quando le transazioni da convenirsi, i contratti contemplati nei §§ 2 e 3 da stipularsi, i sussidi da concedersi, lo storno di fondi o la applicazione di residui attivi riguardassero un complessivo valore eccedente le L. 4,000, dovrà la relativa motivata deliberazione del Consiglio ottenere l'approvazione del Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-8