Art. 3
In vigore dal 25 gen 1862
Compongono, per diritto, il Consiglio d'amministrazione il Sindaco della città di Loreto ed un Consigliere di Prefettura designato ogni anno dal Prefetto della Provincia.
Due altri Membri del Consiglio saranno nominati da Noi e scelti, l'uno fra gl'iscritti nelle liste elettorali comunali di Loreto, l'altro fra gli ecclesiastici addetti al servizio della Basilica Lauretana.
Essi dureranno in carica due anni, scadendone in ciascun anno uno per anzianità. La sorte deciderà nel primo anno quale dei due debba cessare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-3