Art. 2
In vigore dal 25 gen 1862
Il governo n'è affidato ad un Amministratore nominato da Noi e coadiuvato da un Consiglio d'amministrazione.
Lo Amministratore godrà dello stipendio stabilito con altro Nostro apposito Decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-2