Art. 7
In vigore dal 25 gen 1862
Il Consiglio d'amministrazione delibera il bilancio attivo e passivo dell'Istituto: esamina il conto di gestione dell'anno precedente in seguito al rapporto dell'Amministratore e delibera sulla sua approvazione;
Delibera inoltre ed approva:
1.° Le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado e le transazioni relative;
2.° Le vendite, le compere e le permute di beni stabili, i contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, le transazioni sui diritti di proprietà e servitù, e le delimitazioni dei beni dello Istituto;
3.° I mutui, attivi e passivi, le cessioni di crediti, gli acquisti e le alienazioni di effetti pubblici o di valori industriali, i riscatti di rendite o di censi attivi prima delle scadenze dei termini, gli affrancamenti di rendite o di censi passivi;
4.° I contratti di locazione e conduzione;
5.° I sussidi per spese utili al Comune e per soccorrere ai bisogni dell'istruzione e di altri pubblici stabilimenti;
6.° Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo e l'applicazione dei residui attivi;
7.° L'accettazione di lasciti o doni, subordinatamente alle disposizioni della legge 5 giugno 1850, pubblicata nelle Marche con Decreto del 7 novembre 1860.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-7