Art. 7

In vigore dal 25 gen 1862
Il Consiglio d'amministrazione delibera il bilancio attivo e passivo dell'Istituto: esamina il conto di gestione dell'anno precedente in seguito al rapporto dell'Amministratore e delibera sulla sua approvazione; Delibera inoltre ed approva: 1.° Le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado e le transazioni relative; 2.° Le vendite, le compere e le permute di beni stabili, i contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, le transazioni sui diritti di proprietà e servitù, e le delimitazioni dei beni dello Istituto; 3.° I mutui, attivi e passivi, le cessioni di crediti, gli acquisti e le alienazioni di effetti pubblici o di valori industriali, i riscatti di rendite o di censi attivi prima delle scadenze dei termini, gli affrancamenti di rendite o di censi passivi; 4.° I contratti di locazione e conduzione; 5.° I sussidi per spese utili al Comune e per soccorrere ai bisogni dell'istruzione e di altri pubblici stabilimenti; 6.° Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo e l'applicazione dei residui attivi; 7.° L'accettazione di lasciti o doni, subordinatamente alle disposizioni della legge 5 giugno 1850, pubblicata nelle Marche con Decreto del 7 novembre 1860.
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Art. 7 Che riordina l'amministrazione dell'Istituto della Santa Casa di Loreto. — Testo vigente | Portale Normativo