Art. 4
In vigore dal 25 gen 1862
Non potranno assumere l'ufficio d'Amministratore o di Consigliere d'amministrazione e ne decadranno quando ciò fosse avvenuto, coloro i quali non abbiano reso il conto d'una precedente amministrazione od abbiano lite vertente collo Istituto.
Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non possono essere contemporaneamente Membri dell'Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-4