Art. 4

In vigore dal 25 gen 1862
Non potranno assumere l'ufficio d'Amministratore o di Consigliere d'amministrazione e ne decadranno quando ciò fosse avvenuto, coloro i quali non abbiano reso il conto d'una precedente amministrazione od abbiano lite vertente collo Istituto. Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non possono essere contemporaneamente Membri dell'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Che riordina l'amministrazione dell'Istituto della Santa Casa di Loreto. — Testo vigente | Portale Normativo