Art. 5
In vigore dal 25 gen 1862
Oltre il Segretario ed un Tesoriere particolare, che saranno nominati dal Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti colle competenze stabilite nel Decreto accennato all' e cogli obblighi loro prefissi dal regolamento che terrà dietro al presente Ordinamento Organico, il Pio Istituto avrà ancora un numero adeguato di ufficiali per compiere i diversi servizi che ne dipendono ed attendere al corso regolare della amministrazione relativa.
Il numero di questi ufficiali, le diverse loro attribuzioni e gli stipendi saranno successivamente determinati nel modo prescritto al titolo delle Disposizioni transitorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-5