Art. 17

In vigore dal 25 gen 1862
Contemporaneamente lo Amministratore ed il Consiglio volgeranno la loro attenzione su quanto tocca la gestione economica dello Instituto e gli speciali servigi ai quali debbe provvedere, e, tenuto calcolo dei regolamenti preesistenti e d'ogni miglioria ed innovazione da introdursi in proposito, proporranno alla Nostra approvazione, per mezzo del Ministro predetto ( il quale piglierà, ove ciò occorra, particolari accordi cogli altri Ministeri od Autorità, che vi potessero avere ingerenza, e specialmente col Ministero dello Interno per ciò che riguarda la pubblica beneficenza): 1.° Un regolamento che stabilisca le norme precise e particolareggiate per la gestione economica, la formazione dei bilanci e dei conti, gli obblighi e malleverie del Tesoriere e Contabili ed altri impiegati della Amministrazione, ed ogni altra parte, che riguardi la compiuta attuazione del presente Statuto Organico; 2.° Appositi regolamenti per quanto riflette: 1.° il servizio del culto religioso nella Basilica Lauretana e cose relative; 2.° il collegio illirico; 3.° l'ospedale e la farmacia; 4.° lo alloggio ospitale agli accorrenti al Santuario e le varie opere di beneficenza per le quali o già fossero in addietro, od oggi occorresse di destinare alcuna somma; 3.° Una pianta pel personale, che dovrà essere addetto od alla amministrazione del patrimonio del Pio Istituto od ai diversi servigi esterni che ne dipendono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-17

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