Art. 18
In vigore dal 25 gen 1862
Finché non abbia luogo lo affittamento dei beni stabili, potrà il Consiglio d'amministrazione modificare intanto i regolamenti già esistenti nel regime economico dei beni tenuti a mezzadria, sia nella parte direttiva, che nel personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-18