Art. 16

In vigore dal 25 gen 1862
In correlazione al detto inventario, che dovrà essere diviso in altrettante categorie ed articoli quante sono le specialità attive onde si compone, si compilerà altresì e verrà rassegnato come sovra uno stato o descrizione sommaria delle passività fisse e patrimoniali, tanto in capitale che in annualità, che gravano lo Instituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-16

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