LEGGE·n. 141·22 settembre 2023
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.
Vigente dal 24 dicembre 2024 40 articoli 2 vigenze storicizzate
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compilazione atto-di-ginevraAtto di Ginevra
Art. 1AbbreviazioniArt. 2Applicabilità di ulteriore protezione accordata dalla legislazione delle Parti contraenti e da determinati trattati internazionaliArt. 3Diritto di depositare una domanda internazionaleArt. 4Procedura di deposito della domanda internazionaleArt. 5Contenuto della domanda internazionaleArt. 6PrioritàArt. 7Tasse di designazioneArt. 8Rettifica delle irregolaritàArt. 9Data di deposito della domanda internazionaleArt. 10Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionaleArt. 11Differimento della pubblicazioneArt. 12RifiutoArt. 13Prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modelloArt. 14Effetti della registrazione internazionaleArt. 15InvalidazioneArt. 16Iscrizione di modifiche e altre questioni relative alle registrazioni internazionaliArt. 17Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezioneArt. 18Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicateArt. 19Ufficio comune a più StatiArt. 20Appartenenza all'Unione de L'AiaArt. 21AssembleaArt. 22Ufficio internazionaleArt. 23FinanzeArt. 24RegolamentoArt. 25Revisione del presente AttoArt. 26Modifica di determinati articoli da parte dell'AssembleaArt. 27Condizioni e modalità per divenire parte del presente AttoArt. 28Decorrenza delle ratifiche e delle adesioniArt. 29Divieto di riserveArt. 30Dichiarazioni presentate dalle Parti contraentiArt. 31Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960Art. 32Denuncia del presente AttoArt. 33Lingue del presente Atto; firmaArt. 34Depositario