Atto di Ginevra

Art. 3

Diritto di depositare una domanda internazionale

In vigore dal 14 ott 2023
Diritto di depositare una domanda internazionale Ogni cittadino di uno Stato che è Parte contraente o di uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente, o qualsiasi persona avente domicilio, residenza abituale o un insediamento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una Parte contraente, ha titolo a depositare una domanda internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141#art-adg-3

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