Atto di Ginevra

Art. 4

Procedura di deposito della domanda internazionale

In vigore dal 14 ott 2023
Procedura di deposito della domanda internazionale [Deposito diretto o indiretto] a) La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale, sia tramite l'Ufficio della Parte contraente del richiedente. b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni Parte contraente può notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il proprio ufficio. [Tassa di trasmissione in caso di deposito indiretto] L'ufficio di ogni Parte contraente può esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.
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Procedura di deposito della domanda internazionale (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo