Atto di Ginevra
Art. 4
Procedura di deposito della domanda internazionale
In vigore dal 14 ott 2023
Procedura di deposito della domanda internazionale
[Deposito diretto o indiretto] a) La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale, sia tramite l'Ufficio della Parte contraente del richiedente.
b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni Parte contraente può notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il proprio ufficio.
[Tassa di trasmissione in caso di deposito indiretto] L'ufficio di ogni Parte contraente può esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.
Storico versioni
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