Atto di Ginevra

Art. 9

Data di deposito della domanda internazionale

In vigore dal 14 ott 2023
Data di deposito della domanda internazionale [Domanda internazionale depositata direttamente] Se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l'Ufficio internazionale la data di deposito, fatto salvo il paragrafo 3, è quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale. [Domanda internazionale depositata indirettamente] Se la domanda internazionale è depositata attraverso l'ufficio della Parte contraente del richiedente, la data di deposito è determinata come prescritto. [Domanda internazionale avente alcune irregolarità] Se la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenta un'irregolarità che comporta il differimento della data di deposito della domanda stessa, la data di deposito è quella in cui la rettifica è ricevuta dall'Ufficio internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141#art-adg-9

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