Atto di Ginevra
Art. 10
Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale
In vigore dal 14 ott 2023
Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale
[Registrazione internazionale] L'Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della domanda internazionale o, se il richiedente è invitato a rettificarla ai sensi dell', non appena riceve le correzioni richieste. La registrazione è effettuata a prescindere dal differimento della pubblicazione di cui all'.
[Data della registrazione internazionale] a) Fatto salvo quanto disposto dalla lettera b), la data della registrazione internazionale è la data di deposito della domanda internazionale.
b) Laddove la domanda internazionale, alla data in cui è ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenti un'irregolarità riguardante l', paragrafo 2, la data della registrazione internazionale è la data in cui la rettifica di tale irregolarità è ricevuta dall'Ufficio internazionale o la data di deposito della domanda internazionale, a seconda di quale sia la data posteriore.
[Pubblicazione] a) La registrazione internazionale è pubblicata dall'Ufficio internazionale. Tale pubblicazione è considerata in tutte le Parti contraenti come pubblicità sufficiente e nessuna altra pubblicità può essere richiesta al titolare.
b) L'Ufficio internazionale invia una copia della pubblicazione della registrazione internazionale a ciascun ufficio designato.
[Tutela della riservatezza prima della pubblicazione] Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 5 e dall', paragrafo 4, lettera b), l'Ufficio internazionale tiene segreta ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.
[Copie confidenziali] a) Non appena la registrazione è stata effettuata l'Ufficio internazionale trasmette una copia della registrazione internazionale, nonché ogni dichiarazione, documento o campione pertinente allegato alla domanda internazionale, a ciascun ufficio che gli abbia notificato l'interesse a ricevere tale copia e che sia stato designato nella domanda internazionale.
b) Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, l'ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di cui gli è stata inviata una copia dall'Ufficio internazionale e può usare tale copia solo al fine di esaminare le registrazioni internazionali e le domande per la protezione di disegni o modelli industriali depositate nella o per la Parte contraente per la quale l'ufficio è competente. In particolare, esso non può divulgare il contenuto di tali registrazioni internazionali ad alcuna persona esterna all'ufficio che non sia il titolare della registrazione internazionale, salvo ai fini di procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto a depositare la domanda internazionale su cui si basa la registrazione internazionale. In caso di una procedura amministrativa o giudiziaria di questo tipo, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato, a titolo confidenziale, soltanto alle parti in causa che sono tenute a rispettare la riservatezza della divulgazione.
Storico versioni
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