Atto di Ginevra
Art. 8
Rettifica delle irregolarità
In vigore dal 14 ott 2023
Rettifica delle irregolarità
[Esame della domanda internazionale] Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all'atto della sua ricezione da parte dello stesso Ufficio, non adempie alle prescrizioni del presente Atto e del Regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le dovute correzioni entro il termine prescritto.
[Irregolarità non sanate] a) Se il richiedente non si conforma all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è considerata abbandonata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b).
b) Nel caso di un'irregolarità riguardante l', paragrafo, o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente in conformità al Regolamento, qualora il richiedente non si conformi all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è ritenuta sprovvista della designazione di tale Parte contraente.
Storico versioni
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