Atto di Ginevra

Art. 8

Rettifica delle irregolarità

In vigore dal 14 ott 2023
Rettifica delle irregolarità [Esame della domanda internazionale] Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all'atto della sua ricezione da parte dello stesso Ufficio, non adempie alle prescrizioni del presente Atto e del Regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le dovute correzioni entro il termine prescritto. [Irregolarità non sanate] a) Se il richiedente non si conforma all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è considerata abbandonata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b). b) Nel caso di un'irregolarità riguardante l', paragrafo, o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente in conformità al Regolamento, qualora il richiedente non si conformi all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è ritenuta sprovvista della designazione di tale Parte contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141#art-adg-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo