Atto di Ginevra
Art. 2
Applicabilità di ulteriore protezione accordata dalla legislazione delle Parti contraenti e da determinati trattati internazionali
In vigore dal 14 ott 2023
Applicabilità di ulteriore protezione accordata dalla legislazione delle Parti contraenti e da determinati trattati internazionali
[Legislazione delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali] Le disposizioni del presente Atto non pregiudicano l'applicazione di una tutela più ampia riconosciuta dalla legislazione di una Parte contraente, nè pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e alle opere d'arte applicata concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, nè la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al commercio allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
[Obbligo di conformità alla Convenzione di Parigi] Ciascuna Parte contraente deve conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi relativa ai disegni e modelli industriali.
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