Atto di Ginevra

Art. 18

Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

In vigore dal 14 ott 2023
Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate [Accesso all'informazione] L'Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e, previo pagamento della tassa prescritta, estratti del Registro internazionale o informazioni sul contenuto del Registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate. [Esenzione dalla legalizzazione] Gli estratti del Registro internazionale forniti dall'Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni Parte contraente.
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