Atto di Ginevra
Art. 18
Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate
In vigore dal 14 ott 2023
Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate
[Accesso all'informazione] L'Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e, previo pagamento della tassa prescritta, estratti del Registro internazionale o informazioni sul contenuto del Registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate.
[Esenzione dalla legalizzazione] Gli estratti del Registro internazionale forniti dall'Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;141#art-adg-18