Atto di Ginevra
Art. 22
Ufficio internazionale
In vigore dal 14 ott 2023
Ufficio internazionale
[Compiti amministrativi] a) L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti, nonché gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione.
b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'Assemblea, nonché degli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti.
[Direttore generale] Il Direttore generale è il più alto dirigente dell'Unione e la rappresenta.
[Riunioni diverse dalle sessioni dell'Assemblea] Il Direttore generale convoca i comitati o i gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea, nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni concernenti l'Unione.
[Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e nelle altre riunioni] a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea, nonché ad ogni altra riunione convocata dal Direttore generale sotto l'egida dell'Unione.
b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è, ex officio, segretario dell'Assemblea, dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni di cui alla lettera a).
[Conferenze] a) L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione.
b) L'Ufficio internazionale può consultare le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative, internazionali e nazionali, in merito alla preparazione di tali conferenze.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.
[Altri compiti] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Atto.
Storico versioni
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