Atto di Ginevra

Art. 27

Condizioni e modalità per divenire parte del presente Atto

In vigore dal 14 ott 2023
Condizioni e modalità per divenire parte del presente Atto [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 e all', i) ogni Stato membro dell'Organizzazione può sottoscrivere il presente Atto e diventarne parte; ii) ogni organizzazione intergovernativa che ha un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sul territorio su cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione intergovernativa può sottoscrivere e diventare parte del presente Atto a condizione, tuttavia, che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'Organizzazione e che tale ufficio non sia stato oggetto di una notifica ai sensi dell'. [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare: i) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente Atto, oppure ii) uno strumento di adesione se non ha sottoscritto il presente Atto. [Data dalla quale il deposito ha effetto] a) Fatto salvo quanto disposto alle lettere da b) a d), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido dalla data nella quale tale strumento è depositato. b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il quale la protezione dei disegni e modelli industriali può essere ottenuta unicamente per il tramite dell'ufficio gestito da un'organizzazione intergovernativa, di cui tale Stato è membro, è valido dalla data in cui lo strumento di tale organizzazione intergovernativa è stato depositato, se tale data è successiva a quella in cui lo strumento dello Stato in questione è stato depositato. c) Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione contenente la notifica, o al quale tale notifica è allegata ai sensi dell', è valido dalla data in cui è depositato l'ultimo degli strumenti degli Stati membri del gruppo di Stati che ha presentato la notifica. d) Qualsiasi strumento di ratifica o di adesione di uno Stato può contenere o essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato depositato soltanto se, allo stesso modo, sono stati depositati lo strumento di un altro Stato o di un'organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un'organizzazione intergovernativa, i cui nomi siano specificati e che soddisfino le condizioni necessarie per diventare parte del presente Atto. Lo strumento che contiene o al quale è allegata tale dichiarazione è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è soddisfatta. Tuttavia, se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene, o è a sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, lo strumento è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest'ultima dichiarazione è soddisfatta. e) Ogni dichiarazione effettuata ai sensi della lettera d) può essere ritirata, del tutto o in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro diviene efficace nella data in cui la notifica di ritiro è ricevuta dal Direttore generale.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141#art-adg-27

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