Atto di Ginevra
Art. 30
Dichiarazioni presentate dalle Parti contraenti
In vigore dal 14 ott 2023
Dichiarazioni presentate dalle Parti contraenti
[Momento per presentare le dichiarazioni] Ogni dichiarazione ai sensi degli , paragrafo 1, lettera b); 5, paragrafo 2, lettera a); 7, paragrafo 2; 11, paragrafo 1; 13, paragrafo 1; 14, paragrafo 3;
16, paragrafo 2; 17, paragrafo 3, lettera c), può essere effettuata:
i) al momento del deposito di uno strumento di cui all', paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che l'ha presentata sono vincolati dal presente Atto, o
ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all', paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la data della sua ricezione da parte del Direttore generale, o a partire da qualsiasi data successiva ivi indicata, ma si applica unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data, o a una data successiva a quella in cui la dichiarazione ha effetto.
[Dichiarazioni di Stati aventi un ufficio comune] In deroga al paragrafo 1, qualsiasi dichiarazione di cui a tale paragrafo, presentata da uno Stato che, insieme a uno o più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, ai sensi dell', paragrafo 1, diviene efficace soltanto se l'altro Stato o gli altri Stati presentano una dichiarazione analoga.
[Ritiro delle dichiarazioni] Qualsiasi dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica, oppure a qualsiasi data successiva indicata nella notifica. In caso di una dichiarazione ai sensi dell', paragrafo 2, il ritiro non incide in alcun modo sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.
Storico versioni
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