Atto di Ginevra

Art. 31

Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960

In vigore dal 14 ott 2023
Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960 [Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente Atto e dell'Atto del 1934 o del 1960] Nei rapporti reciproci tra gli Stati parte del presente Atto e dell'Atto del 1934 o del 1960 si applica unicamente il presente Atto. Tuttavia tali Stati sono tenuti ad applicare nei loro rapporti reciproci le disposizioni dell'Atto del 1934 o dell'Atto del 1960, a seconda dei casi, ai disegni e modelli industriali depositati presso l'Ufficio internazionale prima che il presente Atto divenga applicabile ai loro rapporti reciproci. [Rapporti fra gli Stati parte sia del presente Atto, sia dell'Atto del 1934 o di quello del 1960 e gli Stati parte dell'Atto del 1934 o di quello del 1960, ma non del presente Atto] a) Gli Stati parte sia del presente Atto, sia dell'Atto del 1934 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'Atto del 1934 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell'Atto del 1934, ma non di quello del 1960 o del presente Atto. b) Gli Stati parte sia del presente Atto, sia dell'Atto del 1960 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'Atto del 1960 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell'Atto del 1960, ma non del presente Atto.
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Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960 (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo