Atto di Ginevra

Art. 26

Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea

In vigore dal 14 ott 2023
Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea [Proposte di modifica] a) Le proposte di modifica, da parte dell'Assemblea, degli e del presente articolo possono essere promosse da ogni Parte contraente o dal Direttore generale. b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea. [Maggioranze] L'adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti eccetto la modifica dell' o del presente paragrafo che richiede la maggioranza di quattro quinti. [Entrata in vigore] a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto le notifiche scritte di accettazione, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da tre quarti di quelle Parti contraenti che, al momento in cui la modifica è stata adottata, erano membri dell'Assemblea e avevano diritto di voto su tale modifica. b) Una modifica dell', paragrafo 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall'adozione da parte dell'Assemblea, una Parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla. c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono Parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore, o che lo diventano successivamente.
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Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo