Atto di Ginevra
Art. 23
Finanze
In vigore dal 14 ott 2023
Finanze
[Bilancio] a) L'Unione dispone di un proprio bilancio.
b) Il bilancio dell'Unione comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione e il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione.
c) Sono considerate spese comuni alle unioni, le spese che non possono essere attribuite esclusivamente all'Unione, ma anche a una o più altre unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che l'Unione ha in esse.
[Coordinamento con i bilanci di altre unioni] Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione.
[Fonti di finanziamento del bilancio] Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti fonti:
i) le tasse relative alle registrazioni internazionali;
ii) le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;
iii) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale riguardanti l'Unione e i diritti su tali pubblicazioni;
iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) gli affitti, gli interessi e entrate diverse.
[Tasse e somme dovute; ammontare del bilancio] a) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate dall'Assemblea su proposta del Direttore generale. Le somme dovute di cui al paragrafo 3), punto ii), sono fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicate fino all'approvazione da parte dell'Assemblea alla sua sessione successiva.
b) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i), sono fissate in modo che le entrate dell'Unione derivanti da tasse e da altre fonti di finanziamento siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione.
c) Se il bilancio non è adottato prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, si continuerà ad applicare il bilancio dell'anno precedente, come previsto dal regolamento finanziario.
[Fondo del capitale d'esercizio] L'Unione ha un fondo del capitale d'esercizio alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non sono sufficienti, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell'Unione. Se il fondo diventa insufficiente l'Assemblea ne decide l'aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale.
[Anticipi da parte dello Stato ospitante] a) L'accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione, prevede che, nel caso in cui il fondo del capitale d'esercizio sia insufficiente, tale Stato conceda anticipi.
L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l'Organizzazione.
b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante una notifica scritta, l'obbligo di concedere anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno di notifica.
[Verifica contabile] La verifica contabile è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell'Unione o da controllori esterni designati, con il loro consenso, dall'Assemblea.
Storico versioni
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