Capo I

Art. 4

Tipologia di attività

In vigore dal 1 gen 2025
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento sono individuate le seguenti attività: a) prestazioni di consulenza, assistenza e rappresentanza di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e alla Commissione dei Ricorsi per la costituzione, acquisizione, modifica o estinzione di titoli di proprietà industriale di cui al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ovvero: 1) brevetti per invenzioni industriali, certificati di protezione per medicinali, estensioni pediatriche e per prodotti fitosanitari, brevetti per modelli di utilità, privative per varietà vegetali; 2) registrazioni di disegni e modelli; 3) registrazioni di marchi; 4) registrazioni di topografie dei prodotti a semiconduttori; b) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) per le domande internazionali di cui al Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato dall'Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260, e di fronte all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO - European Patent Office) per le domande di brevetto europeo oppure per i brevetti europei di cui alla Convenzione sul rilascio di brevetti europei e dell'Atto recante la revisione della Convenzione, ratificati dall'Italia rispettivamente con legge 26 maggio 1978, n. 260, e con legge 29 novembre 2007, n. 224; c) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO - European Union Intellectual Property Office) in relazione a domande o registrazioni di marchio dell'Unione Europea, di cui al regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e di fronte all'OMPI per le domande o registrazioni di marchio internazionale di cui all'Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, ratificato dall'Italia da ultimo con legge 28 aprile 1976, n. 424 ed al Protocollo firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato dall'Italia da ultimo con legge 12 marzo 1996, n. 169; d) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'EUIPO in relazione a domande o registrazioni di disegni comunitari di cui al Regolamento (CE) n. 6/2002 e di fronte all'OMPI per le domande o registrazioni di disegni e modelli internazionali, sui disegni comunitari e di cui all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999 e ratificato dall'Italia da ultimo con legge 22 settembre 2023, n. 141; e) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Ufficio comunitario per le varietà vegetali (CPVO - Community Plant Variety Office) in relazione a domande o privative di nuove varietà vegetali di cui al Regolamento (CE) n. 2100/1994 concernente le privative comunitarie per ritrovati vegetali; f) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte agli organi preposti in relazione a domande o concessioni di certificato complementare di protezione, di cui ai Regolamenti n. 469/2009/CE, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/933, e n. 1610/96/CE rispettivamente per i medicinali e le estensioni pediatriche e per i prodotti fitosanitari; g) prestazioni per la costituzione, modifica o estinzione di diritti di proprietà industriale e dei diritti connessi secondo la normativa nazionale in Stati esteri o specifici accordi regionali a cui essi aderiscano; h) prestazioni inerenti al mantenimento in vigore o al rinnovo dei diritti di proprietà industriale sopra elencati; i) prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza in relazione alle procedure connesse ai diritti di proprietà industriale sopra elencati quali, a titolo esemplificativo: esame, opposizione, limitazione, nullità, decadenza, revoca e ricorso; l) ricerche, pareri in materia di brevettabilità, registrabilità, validità dei diritti di proprietà industriale sopra elencati ovvero relativi alla di essi interferenza con altri diritti anteriori; m) consulenza, assistenza e rappresentanza in relazione all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al loro trasferimento, concessione in uso ed ogni altra attività presupposta, connessa o conseguenziale a quanto previsto nel presente articolo incluse, previo conseguimento della corrispondente abilitazione ove richiesta, controversie extragiudiziali o giudiziali o avanti un terzo neutrale, nonché la consulenza come esperto dell'organo giudicante o delle parti, in controversie extragiudiziali o giudiziali, o in qualità di terzo neutrale, relative alla materia di proprietà industriale.
Storico versioni

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urn:nir:imprese.italy.made.ministero:decreto:2024-11-04;194#art-4

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