Capo II
Art. 5
Parametri generali per la determinazione dei compensi per le attività di cui all'articolo 4
In vigore dal 1 gen 2025
1. Ai fini della liquidazione del compenso, di cui all', comma 1, le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), si tiene conto della qualità e quantità del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorità e di ricerca della giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficoltà, del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantità e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attività prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.
2. Per determinare la difficoltà si tiene specificamente conto:
a) per i brevetti per invenzione industriale, modelli di utilità, privative per nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione: della specificità dell'ambito tecnico, della quantità, natura e pertinenza della documentazione da considerare nelle diverse fasi della procedura, di predisporre la descrizione, rivendicazioni, riassunto e relativi allegati integranti la domanda di protezione, tenendo conto anche del numero di parole, del numero e della tipologia di rivendicazioni;
b) per i disegni e modelli: dell'area geografica della protezione richiesta, dell'affollamento del settore in cui si colloca il disegno e modello, della quantità, natura e pertinenza della documentazione da considerare nelle diverse fasi della procedura;
c) per i marchi: dell'area geografica della protezione richiesta, della natura e delle caratteristiche del marchio, del numero dei prodotti e servizi rivendicati, della quantità, natura e pertinenza delle anteriorità da considerare nelle diverse fasi della procedura.
3. Il compenso è liquidato per fasi di lavoro, in quanto applicabili, intendendosi per fasi il completamento di un'attività oltre la quale sia prevedibile un più o meno lungo intervallo temporale perché abbia luogo la successiva. I compensi di cui alle tabelle allegate riferiti a fasi che possono prevedere più interlocuzioni con l'Ufficio competente si intendono per singola interlocuzione.
4. Con riferimento alle diverse fasi procedimentali si intende esemplificativamente:
a) fase di studio: esame e studio della documentazione, consultazioni con il cliente, identificazione degli elementi e requisiti di proteggibilità, elaborazione della strategia ed esecuzione della ricerca, analisi dei risultati e relativo rapporto, parere scritto o orale;
b) fase di deposito della domanda, istanza, designazione successiva: elaborazione e stesura del testo della domanda di protezione, delle rivendicazioni, dei disegni, delle liste di sequenze, predisposizione della documentazione amministrativa annessa alla domanda, pagamento dei diritti o tasse, deposito della domanda, corrispondenza con il cliente;
c) fase introduttiva del procedimento: stesura degli atti introduttivi di opposizione, nullità, decadenza, ricorso e relativo deposito, pagamento delle tasse, rapporto al cliente, ricezione della comunicazione di avvio del procedimento;
d) fase istruttoria: studio dei rilievi formali oppure sostanziali, studio dettagliato dell'opinione di proteggibilità, brevettabilità e della documentazione citata; predisposizione di un primo parere e strategia scritta o orale, predisposizione delle memorie argomentative, integrative o di replica, esame della memoria di replica di controparte, deposito del materiale di controllo della stabilità della varietà vegetale;
e) fase di produzione, esame della prova d'uso di cui all'articolo 53 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33;
f) fase udienza di trattazione: revisione del caso, predisposizione della documentazione e dell'intervento di trattazione;
g) fase di concessione: controllo del testo e deposito rivendicazioni del brevetto nelle lingue ufficiali, pagamento tasse, controllo dell'attestato di concessione e trasmissione dello stesso;
h) fase decisionale: esame del provvedimento conclusivo, trasmissione rapporto al cliente;
i) fase di rinnovo marchi, disegni e modelli: consultazione con il cliente, controlli preliminari sulla titolarità e i prodotti, servizi per il rinnovo della registrazione, controllo della lista di prodotti/servizi e verifica con il cliente su uso, predisposizione della documentazione per il deposito, pagamento dei diritti oppure tasse, deposito, trasmissione del rapporto di deposito, analisi e risposta a eventuali rilievi formali, revisione e trasmissione del certificato di rinnovo;
l) fase di concessione del certificato di rinnovo di marchi, disegni e modelli: controllo dell'attestato di rinnovo e trasmissione dello stesso.
5. L'organo giudicante può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio in favore del professionista che subentra nell'assistenza procedimentale del cliente in un momento successivo.
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