DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 946·28 ottobre 1982
Soppressione dell'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto".
Vigente dal 29 dicembre 1982 15 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 6 agosto
Art. 2È attribuito allo Stato l'intero patrimonio dell'ente secondo le seguenti modalità: 1) il
Art. 3Alla estinzione delle passività esistenti alla data di soppressione dell'ente provvederà i
Art. 4Alle operazioni relative al passaggio dal soppresso ente allo Stato del patrimonio di cui
Art. 5A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti, i docume
Art. 6Per il personale del lotto che cessa dal servizio per qualsiasi causa successivamente al 1
Art. 7Le pensioni liquidate al personale del lotto in attuazione dell'art. 29 della legge 11 lug
Art. 8A decorrere dal 1° gennaio 1978 lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni
Art. 9Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978 ma anterior
Art. 10I servizi o periodi di servizio comunque prestati nelle ricevitorie del lotto, non coperti
Art. 11A decorrere dal 1 gennaio 1978 il personale del lotto è iscritto al fondo di previdenza e
Art. 12Per il personale del lotto in servizio alla data del 1 gennaio 1978 gli uffici periferici
Art. 13Per il personale del lotto iscritto al fondo di previdenza e credito a norma del precedent
Art. 14Per il personale cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 1978 e fino alla data d
Art. 15I procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza diretto ovvero di riversibili