Art. 5

In vigore dal 13 gen 1983
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti, i documenti e le scritture in possesso del cessato ente passeranno, per competenza, al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, che provvederà a curarne la conservazione oppure la destinazione agli uffici competenti. La Direzione generale indicata nel precedente comma assumerà la competenza sui rapporti sorti anteriormente alla data del 1 gennaio 1978. I fascicoli concernenti il trattamento di quiescenza concesso al personale del lotto a norma dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 1 gennaio 1978, saranno trasferiti agli uffici periferici competenti a liquidare il trattamento di quiescenza a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Il trattamento di quiescenza concesso ai dipendenti del lotto cessati dal servizio in data anteriore al 1 gennaio 1978 resta disciplinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni e integrazioni. La sussistenza e la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, nonché la liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato, vengono regolate con le norme previste dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sostituito dall'art. 30 della legge 29 aprile 1976 n. 177, e dallo art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092, integrato dall'art. 31 della stessa legge n. 177. Per gli adempimenti di cui al precedente comma le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di spesa fissa provvederanno ad adempiere alle formalità previste dalle norme vigenti, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-5

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