Art. 6
In vigore dal 13 gen 1983
Per il personale del lotto che cessa dal servizio per qualsiasi causa successivamente al 1 gennaio 1978, il diritto al trattamento di quiescenza è regolato dal "Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
Per il personale di cui al precedente comma che abbia assunto servizio anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono ritenuti utili ai fini del computo del trattamento di quiescenza tutti i servizi o periodi di servizio già riconosciuti utili nello ordinamento del cessato ente.
I servizi di cui al precedente comma saranno computati ai fini del trattamento di quiescenza su dichiarazione resa dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la liquidazione del trattamento di quiescenza provvisorio in favore del personale del lotto, cessato dal servizio in data successiva al 1 gennaio 1978, sarà regolata dall'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-6