Art. 4

In vigore dal 13 gen 1983
Alle operazioni relative al passaggio dal soppresso ente allo Stato del patrimonio di cui al precedente e di tutta la relativa documentazione provvederà il presidente del cessato ente, d'intesa col Ministero delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, redigendo il relativo rendiconto finale.
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Art. 4 Soppressione dell'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto". — Testo vigente | Portale Normativo